STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

“IL CERCHIO DELLA VITA”

P.I. 03666350404

ART. 1

Costituzione, denominazione e sede

1) E’ costituita l’Associazione culturale denominata “IL CERCHIO DELLA VITA” nella forma di Associazione non riconosciuta, con sede nel Comune di Forlì (FC), via Casamorata, 2.

2) L’Associazione è apolitica e senza scopo di lucro. Gli eventuali utili realizzati debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali.

3) La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2

Scopi e attività

1) L’Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla conoscenza delle minoranze etniche tribali e alle loro culture favorendo progetti e iniziative benefiche di aiuto e sostegno; inoltre attraverso varie attività si pone l’obiettivo di migliorare il benessere psicofisico dei propri associati. Scopo primario dell’Associazione è quello di promuovere la diffusione della cultura e la spiritualità multietnica organizzando la promozione di pubblicazioni, artigianato etnico, prodotti legati al benessere, eventi, laboratori, concerti, spettacoli, mostre, creazioni artistiche, installazioni, registrazioni, terapie alternative varie a livello psicofisico e psicoenergetico con possibilità di corsi e seminari di approfondimento.

2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di operare in due direzioni: la prima di sensibilizzazione e sostegno alle minoranze etniche tribali e la seconda culturale, informativa e terapeutica.

In senso di sensibilizzazione e sostegno alle minoranze etniche tribali l’associazione si propone:

a) di produrre, promuovere e organizzare eventi, mostre, proiezioni, libri, pubblicazioni, saggi, poesie, riviste per fare conoscere le minoranze etniche e le loro problematiche;

b) di sensibilizzare progetti d’aiuto tramite raccolte fondi per famiglie, scuole e altro;

c) di organizzare incontri con gruppi e persone appartenenti a tali etnie;

d) intrattenere rapporti con enti, associazioni e organizzazioni operanti nel settore;

e) svolgere la propria attività sia in Italia che all’estero anche avvalendosi degli opportuni scambi culturali esistenti fra le nazioni, in collaborazione con le strutture comunali, provinciali, statali, europee e internazionali;

f) organizzare adozioni a distanza.

In senso culturale informativo e terapeutico l’Associazione si propone:

h) di sensibilizzare a tecniche d’aiuto spirituale, di promuovere pubblicazioni, artigianato etnico, prodotti legati al benessere allo scopo di creare una migliore armonia tra gli iscritti;

i) di creare uno spazio per terapie alternative varie a livello psicofisico e psicoenergetico con possibilità di corsi e seminari di approfondimento;

l) di creare laboratori artigianali e work shop che stimolino la creatività tramite professionisti del settore, nativi e simpatizzanti;

m) sostenere l’uguaglianza, la liberazione dalla fame, dalla violenza e dall’oppressione; lottare per giustizia, solidarietà, tolleranza e rispetto della natura.

3) Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione dovrà avvalersi prevalentemente di prestazioni gratuite; potrà avvalersi di prestazioni retribuite solo in caso di particolari necessità.

ART. 3

Risorse economiche

1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) contributi degli aderenti e di privati;

b) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;

c) donazioni e lasciati testamentari;

d) entrate patrimoniali;

e) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;

f) entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali o da iniziative promozionali.

2) Il fondo comune è costituito da beni mobili e immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo e con le risorse di cui al comma precedente, che costituiscono le entrate dell’Associazione. Esso non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione che persegua gli stessi scopi di utilità sociale.

3) L’Associazione ha l’obbligo di redigere un bilancio o un rendiconto annuale. Tale documento predisposto dal Consiglio direttivo sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e non possono essere distribuiti né ai soci né a terzi.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si intende concluso il 31/12/2006.

ART. 4

Soci

1) Il numero degli aderenti è illimitato.

2) Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche private senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto. La partecipazione dei soci alla vita associativa deve essere svolta in modo continuativo.

3) I soci sono denominati soci ordinari. Tutti sono tenuti al versamento di una quota associativa, la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dal Consiglio direttivo.

4) I soci ordinari hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee ordinaria e straordinaria e godono dell’elettorato attivo e passivo.

ART. 5

Criteri ammissione ed esclusione dei soci

1) L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

2) Sulle domande di ammissione si pronuncia, inappellabilmente e, con obbligo di motivazione, in caso di diniego, il Consiglio direttivo.

3) In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà parentale; tuttavia i soci minorenni non godono né dell’elettorato attivo, né dell’elettorato passivo.

4) Il Consiglio direttivo, nella persona del Presidente, cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

5) La qualifica di socio dà diritto di partecipare all’attività dell’Associazione. La quota del socio o contributo associativo è intrasmissibile.

6) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

7) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

8) L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

a) mancato versamento della quota associativa per 1 anno;

b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Inoltre, il Socio che commetta, entro o fuori l’Associazione, azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può venire proposto per l’esclusione.

9) In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

10) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6

Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2) I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto, ad eccezione dei soci minorenni;

c) ad accedere alle cariche associative, . ad eccezione dei soci minorenni.

3) I soci non possano vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

ART. 7

Organi della Associazione

1) Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

ART. 8

L’Assemblea

1) L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È composta da tutti i soci, persone fisiche o persone giuridiche private senza scopo di lucro, purchè in regola con il versamento della quota sociale, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, ad eccezione dei soci minorenni. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.

2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare è di competenza dell’Assemblea ordinaria:

a) l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;

b) l’approvazione del bilancio consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi;

c) nomina i componenti del Consiglio direttivo;

d) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo dell’anno precedente e del bilancio di previsione per l’anno in corso entro 30 aprile di ogni anno nonché ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità; in tale ultimo caso gli stessi potranno proporre l’ordine del giorno e l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

L’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare: in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti a libro soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto 4) del medesimo articolo. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, ammessi al voto.

4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione; per modificare lo statuto e l’atto costitutivo occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ammessi al voto. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ (tre quarti) degli associati il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti)degli associati, ammessi al voto.

5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Assemblea nomina fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Di ogni assemblea viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei soci almeno 15 giorni prima della data della riunione, mediante lettera raccomandata A/R, oppure a mezzo fax o e-mail, con conferma di ricezione, o mediante avviso pubblico da affiggersi nella sede dell’Associazione almeno 30 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione; la seconda convocazione andrà effettuata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 9

Il Consiglio direttivo

1) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un periodo di tempo di 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.

Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza degli altri consiglieri, senza formalità.

4) Al Consiglio Direttivo spetta:

a) la gestione dell’Associazione;

b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;

c) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;

d) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

e) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell’attività sociale per portarli in approvazione all’assemblea;

f) predisporre lo schema di bilancio o rendiconto economico finanziario consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all’assemblea;

g) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

h) deliberare l’esclusione dei soci, nonché assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l’attività sociale e adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;

i) redigere i regolamenti per l’attività sociale;

l) determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all’assemblea.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sua attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in un apposito comitato di gestione.

5) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) Il Consiglio è convocato almeno tre volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Per ogni seduta del consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione presso il domicilio dei suoi membri, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri del Consiglio.

ART. 10

Cariche sociali

1) Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso ed eventualmente l’Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza di entrambi al membro anziano.

3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

4) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

5) Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Comitato direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni.

6) il Tesoriere cura l’Amministrazione dell’Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione ed il bilancio o rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Comitato direttivo.

ART. 11

Norma finale

1) In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad Associazioni operanti in identico o analogo settore per fini di utilità sociale.

ART. 12

Rinvio

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti.